Art. 3.
(Aspettativa retribuita).

      1. I soggetti di cui agli articoli 1 e 2 possono altresì usufruire di un periodo di aspettativa retribuita, di durata compresa tra tre e otto anni.
      2. La domanda per la concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale, corredata da idonea documentazione, ed è esaminata dalla commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini dell'assunzione, da parte dell'azienda sanitaria locale, delle deliberazioni relative al riconoscimento del diritto all'aspettativa retribuita e alla sua durata.